Statuto

CENTRO ITALIANO DI RICERCA IN PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

C.I.R.PED O.N.L.U.S.

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PREMESSA

Il CIRPED (Centro italiano di ricerca pedagogica) si costituisce a Padova nel 2005 per stimolare un protagonismo degli studi e delle ricerche nel settore della pedagogia generale. Il quadro della vita associativa pedagogica già annoverava la SIPED (Società italiana di pedagogia), il CIRSE (Centro italiano di ricerca storico educativa), la SIRD (Società italiana di ricerca didattica) e la SIREF (Società italiana di ricerca educativa e formativa), create rispettivamente nel 1980, nel 1992 e nel 2004. Successivamente, nel 2008, vedono la luce la SIPeS (Società italiana di pedagogica speciale) e la SIREM (Società italiana di ricerca sull’educazione mediale). In questo articolato quadro di società pedagogiche, il CIRPED ha inteso aprire un dibattito al suo interno sullo stato dell’arte epistemologico della ricerca pedagogica, giungendo alla conclusione che si dovessero ricreare le condizioni e i luoghi per animare una nuova comunità dialogante della pedagogia. Obiettivi di questo ripensamento: superare le divisioni, abbandonare fortini ideologici, radunare e valorizzare le molteplici forze e potenzialità delle ricerche epistemologiche, di pedagogia generale, di filosofia dell’educazione, di storia della pedagogia, di didattica, pedagogia speciale e sperimentale.

Nel rispetto dei diversi settori della ricerca educativa/formativa, il CIRPED si propone, quindi, di essere il luogo di incontro critico-dialogico di diverse linee di ricerca promosse dai diversi settori valorizzando la dimensione comune della prospettiva pedagogica. Oltre al mito della specializzazione, infatti, è urgente battersi per una convergenza del nostro ambito di studi, dove ad occupare il proscenio siano la complessità, la multi-interdisciplinarità, per un sapere finalizzato all’emancipazione l’esistente, migliorando le potenzialità delle persone attraverso relazioni educative e formative in tutti i luoghi nei quali avviene oggi la crescita della personalità di ciascuno.

In questa chiave il nuovo CIRPED si caratterizzerà per un radicale processo di innovazione e ampliamento dei suoi tradizionali aderenti, sollecitando la partecipazione e l’adesione a questo progetto dei colleghi di tutti i settori scientifico disciplinari della pedagogia (M-PED/01,02,03,04).

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

  1. È costituito il Centro Italiano di Ricerca Pedagogica – C.I.R.PED –per brevità di seguito indicato come Centro.
  2. Il Centro ha sede legale in via Rolando da Piazzola n.32 – Padova, con recapito postale presso la sede accademica del Presidente pro-tempore.
  3. L’assemblea dei soci, con la maggioranza dei due terzi, può deliberare modifiche alla sede sociale o l’istituzione di sedi decentrate nell’ambito del territorio regionale e nazionale o anche all’estero, senza che occorra modificare il presente statuto.
  4. Il Centro ha durata illimitata.

Art.2. FINALITA’

  1. Il Centro non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di ricerca in ambito culturale, professionale e sociale. In particolare si prefigge di:
    1. promuovere una visione unitaria della pedagogia dove ricerche teoretiche, storiche, di didattica generale, di pedagogia speciale e sperimentale procedono di pari passo e con pari dignità integrandosi;
    2. agevolare e coordinare iniziative inter e multidisciplinari volte alla creazione di una cultura pedagogica transdisciplinare attraverso l’integrazione dei linguaggi scientifici delle diverse discipline pedagogiche;
    3. incoraggiare studi e ricerche nel campo dell’educazione, della formazione iniziale e continua, dell’alta formazione e promuoverne l’insegnamento;
    4. stabilire, mantenere e consolidare il rapporto con le altre associazioni scientifiche di area pedagogica attraverso la realizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni comuni, di respiro nazionale e internazionale;
    5. favorire lo scambio di informazioni, di esperienze, di materiale tra i soci, le Università e i Centri di ricerca e formazione;
    6. editare sussidi didattici, audiovisivi, pubblicazione di periodici, nonché tutti i servizi inerenti l’attività editoriale;
    7. impiegare utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3. SOCI

  1. Possono far parte del Centro i docenti universitari di ruolo (ricercatori, associati, ordinari) nonché docenti senior, onorari, emeriti delle Università statali e non statali e ricercatori di Enti ed Istituti di ricerca, di associazioni scientifiche che svolgono attività di ricerca secondo le finalità di cui all’art.2 del presente Statuto.
  2. I soci del Centro si distinguono in fondatori ordinari e corrispondenti.
  3. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo del Centro.
  4. Sono soci ordinari coloro che, avendone i requisiti, vengono accolti dal Consiglio Direttivo su domanda controfirmata e presentazione di almeno due dei soci ordinari.
  5. Sono soci corrispondenti i dottori di ricerca e i cultori di ricerca pedagogica italiani e stranieri che, avendone i requisiti, vengono accolti dal Consiglio Direttivo su domanda controfirmata e presentazione di almeno due dei soci ordinari.
  6. Il Consiglio direttivo delibera l’adesione dei nuovi soci.
  7. La qualifica di socio del Centro si perde per:
    1. dimissioni volontarie;
    2. mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
    3. gravi motivi previamente contestati all’interessato, su parere confermato dal Consiglio direttivo che delibera a maggioranza.
  8. La procedura di decadenza da socio del Centro è disciplinata dal Regolamento di funzionamento del Centro.

Art.4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci hanno il diritto/dovere di intervenire alle Assemblee con diritto il voto.
  2. I soci hanno il dovere di corrispondere annualmente la quota associativa.
  3. Se non sono in regola con i pagamenti perdono il diritto di voto in Assemblea.
  4. Essi sono tenuti, inoltre, all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.5 PATRIMONIO DEL CENTRO

  1. Il patrimonio del Centro è costituito da:
    1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
    2. contributi annuali e straordinari degli associati;
    3. contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
    4. tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
  2. Le somme versate per le quote annuali di adesione all’associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del Centro e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art.6 ORGANI DEL CENTRO

  1. Gli organi del Centro sono:
    1. l’Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. i due Vice Presidenti.
  2. Sono previste le cariche di Presidente onorario e di eventuali Presidenti emeriti che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola e non di voto.
  3. Tutte le cariche direttive negli organismi del Centro non prevedono alcuna forma di compenso.

Art.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea ordinaria del Centro è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, in coincidenza dell’approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
  2. La convocazione è disposta mediante comunicazione via mail o telefonic almeno una settimana prima dell’adunanza, recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
  3. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
  4. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando lo ritenga necessario con le stesse modalità di quella ordinaria.
  5. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di soci pari ad almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali e dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
  6. Nel caso di cui sopra, il Presidente è tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell’Assemblea.
  7. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei contributi.
  8. Ogni socio esprime nell’Assemblea un solo voto.
  9. È ammesso il voto per delega ad altro socio.
  10. Ad ogni socio è permessa una sola delega.
  11. In prima convocazione, l’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
  12. Ogni delibera è valida se espressa a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
  13. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno
  14. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vice Presidente vicario e, in caso di assenza o legittimo impedimento anche di questi, dal secondo Vice Presidente o dal socio più anziano di età.
  15. Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi in presenza oppure con modalità telematica sia in forma sincrona che asincrona.

Art.8 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
    2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i soci del Centro;
    3. approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
    4. approva il Regolamento di funzionamento del Centro;
  2. L’Assemblea straordinaria:
    1. delibera sulle modifiche della sede sociale e sulla istituzione di eventuali sedi decentrate del Centro, nel territorio regionale, nazionale o all’estero;
    2. delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
    3. delibera sullo scioglimento per qualsiasi causa del Centro.

Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal almeno 12 Consiglieri eletti dall’Assemblea con voto segreto e con preferenza unica, cercando di garantire la più ampia rappresentanza ai diversi settori scientifico disciplinari
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti uno dei quali svolge la funzione di vicario e il Segretario generale.
  3. I Consiglieri durano in carica tre anni
  4. Sono rieleggibili
  5. Il numero dei Consiglieri è stabilito dal Regolamento.
  6. In caso di cessazione dalla carica di un suo componente per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo elegge per cooptazione, tramite votazione interna, un sostituto la cui carica dura sino alla data di scadenza del consigliere sostituito.
  7. Al Consiglio Direttivo spettano tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservate all’Assemblea.
  8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
  9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  10. Per le deliberazione concernenti l’ingresso o l’esclusione di soci è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  11. Il Consiglio si riunisce di norma almeno tre volte all’anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario.
  12. Il Consiglio deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, calcolandosi il terzo mediante approssimazione per eccesso.
  13. La convocazione del Consiglio, unitamente all’ordine del giorno, è inviata per via telematica almeno dieci giorni prima o, in caso d’urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
  14. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in presenza oppure con modalità telematica sia in forma sincrona che asincrona.

Art.10 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo:
    1. definisce le attività e le linee di sviluppo del Centro;
    2. predispone e sottopone annualmente all’Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione relativi al successivo esercizio sociale;
    3. predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
    4. predispone la struttura organizzativa ed operativa del Centro, l’organico del personale interno e il numero delle collaborazioni esterne, stabilendone l’eventuale trattamento economico;
    5. delibera le convenzioni, i contratti ed, in genere, tutti gli atti che comportino spese per il Centro;
    6. esamina le domande di ammissione di nuovi soci;
    7. stabilisce l’ammontare della quota associativa;
    8. delibera l’esclusione dei soci in caso di gravi inadempienze agli obblighi sociali;
    9. propone eventuali modifiche al presente statuto;
    10. può delegare specifici incarichi a consiglieri o a dirigenti del Centro;
    11. può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e avvalersi di esperti nei diversi campi di interesse del Centro;
    12. delibera su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi statutari;
    13. delibera, all’unanimità, l’adozione di un Regolamento che disciplini il suo funzionamento interno, in armonia con le norme del presente statuto.

Art.11 PRESIDENTE

  1. Il Presidente del Centro dura in carica tre anni.
  2. Viene nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo.
  3. Presiede di diritto le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, delle quali determina l’ordine del giorno.
  4. In sua assenza o legittimo impedimento viene sostituito da uno dei due Vice-presidenti.
  5. Ha la firma e la rappresentanza legale del Centro.
  6. Ha facoltà di conferire procure e deleghe.
  7. Adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
  8. Vigila sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi statutari.
  9. Redige la relazione morale annuale da presentare all’Assemblea per l’approvazione.
  10. Cura i rapporti con le Istituzioni, le Università, i Centri di Ricerca e gli Enti esterni, nonché gli scambi culturali con le Nazioni Estere.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce.
  3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Art.13 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
  2. La stessa Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
  3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 CLAUSOLA ARBITRALE

  1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri.
  2. La nomina di 2 dei tre arbitri è effettuata da ciascuna delle parti contendenti
  3. Il terzo arbitro è nominato previo comune accordo, dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo provvederà con votazione a maggioranza alla nomina del terzo arbitro.

Art.15 NORMA TRANSITORIA

  1. La convocazione della prima assemblea, avente al configurazione di cui al presente statuto, per la elezione del Consiglio Direttivo spetta al Direttivo uscente, in deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli.
  2. Nella prima assemblea le funzioni statutarie sono svolte in solido dal Presidente uscente.

Art. 16 RINVIO

  1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.