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Regolamento Generale CIRPED

Nuovo regolamento approvato il 10 maggio 2024.

Art. 1: Soci

Esser socio del Cirped comporta l’esplicita condivisione delle finalità previste dallo Statuto costitutivo dell’Associazione.

Art. 2: Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al Cirped da parte di nuovi soci deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo. Il richiedente avanza la propria domanda di iscrizione come “socio ordinario” o “socio corrispondente” (Art.3 dello Statuto) mediante l’invio di lettera di iscrizione unitamente al Curriculum scientifico e didattico accompagnata da lettera di presentazione da parte di un “socio ordinario” regolarmente iscritto in regola con il pagamento delle quote – a cui spetta l’onere di presentare le motivazioni a sostegno della candidatura. Il Consiglio Direttivo prende in considerazione le richieste nel corso della prima riunione successiva al loro recapito e a maggioranza assoluta ne delibera l’accoglimento. A partire dalla data di comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda, il nuovo socio ha 60 giorni di tempo per versare la quota sociale relativa all’anno in corso. La qualifica di socio è acquisita solo dopo il versamento della quota.

Art. 3: Soci corrispondenti

I soci corrispondenti sono assimilati ai soci ordinari per quanto concerne le procedure di ammissione e, per quel che concerne le attività promosse dal Cirped, ma non hanno diritto di voto nell’Assemblea, non possono presentare nuovi soci o assumere deleghe di rappresentanza dell’Associazione o dei suoi organi.

Art. 4 : Anno Sociale

L’anno sociale e l’anno finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art. 5: Decadenza della qualifica di socio

La qualifica di socio può decadere a causa dei seguenti motivi:

a) dimissioni volontarie, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) morosità, a seguito di mancato pagamento della quota sociale per un biennio consecutivo. In tal caso, la morosità potrà però essere assolta dall’interessato previo versamento del dovuto e richiesta di annullamento del provvedimento di decadenza al Consiglio Direttivo;

c) gravi motivi, contestati per iscritto dal Consiglio Direttivo all’interessato.

Art. 6: Assemblea generale dei soci

L’ Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea deve avvenire per comunicazione a mezzo e-mail da inviare a presidente@cirped.org e in cc a segretario@cirped.org e deve contenere l’esatta indicazione del giorno, del luogo, dell’odg. e dell’ora, in prima e in seconda convocazione. Di norma, la convocazione viene inoltrata almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione. Nei casi di particolare urgenza, detto termine può essere convenientemente ridotto e il Consiglio Direttivo può utilizzare molteplici modalità per avvertire per tempo ogni socio. L’Assemblea, a meno che non si tratti di deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento della Società stessa è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe e considerati gli assenti giustificati.

Art. 7: Rappresentanze

I soci che non possano intervenire direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio ordinario, mediante delega scritta. La delega implica da parte del delegante la preventiva accettazione dell’operato del delegato in Assemblea. Il socio che abbia ricevuto una delega viene computato due volte ai fini della determinazione del quorum, quando ciò sia richiesto, ed ha diritto ad esprimere due voti al momento delle deliberazioni.

Art. 8: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 12 soci ordinari eletti ogni tre anni a scrutinio segreto. In seno al Direttivo viene individuato il Presidente, n.2 vice-presidenti e il Tesoriere con funzione di segretario. Il Presidente presiede il Consiglio che viene convocato dallo stesso ogni volta che se ne richieda la necessità e di norma almeno 4 volte l’anno, previo invio di convocazione a tutti i componenti del Direttivo, a mezzo e-mail, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la riunione. Il Direttivo si ritiene convocato anche in assenza di convocazione da parte del Presidente purché richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento improvviso, è sostituito dal Vicepresidente e sono ritenute valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. In caso di numero pari tra presenti ed assenti, la presenza del Presidente ha valore doppio. Le delibere del consiglio sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 9: Competenze del Consiglio Direttivo

1. individuare in seno al Consiglio Direttivo il Presidente, i 2 Vice-presidenti, il tesoriere con funzioni di
segretario;

2. deliberare sull’ammissione di nuovi soci ordinari, corrispondenti, onorari, ecc.;

3. predisporre modifiche di Statuto e di regolamento;

4. stabilire l’ammontare della quota associativa;

5. deliberare attività (organizzazione Convegni, Congressi, seminari, attività laboratoriali e di gruppo) nel rispetto delle linee programmatiche condivise con l’Assemblea e nel rispetto dello Statuto;

6. redigere un verbale al termine di ogni Consiglio Direttivo di cui il Segretario ha custodia e deposito digitale;

7. in caso di richiesta di proroga da parte del Direttivo è posto il limite di massimo 1 anno.

Art. 10: Rinnovo Consiglio Direttivo e Indizione di nuove elezioni

Il Consiglio Direttivo rimane in carica di norma 3 anni. A scadenza di mandato il Presidente comunica al Direttivo aperte le operazioni di fine mandato e dunque dà inizio alla fase pre-elettorale individuando la data di convocazione dell’”Assemblea generale dei soci di fine mandato” nell’ambito della quale viene comunicata la data delle elezioni. Le liste delle nuove candidature devono essere formalizzate al Consiglio Direttivo uscente a mezzo comunicazione telematica almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva; 15 giorni prima la data fissata per l’Assemblea Elettiva, il Presidente uscente comunica telematicamente ai Soci l’elenco di tutte le candidature valide ai fini delle elezioni.

Art. 11: Svolgimento operazioni di voto e di scrutinio

Le procedure di voto possono svolgersi in presenza o a distanza, in questo ultimo caso avvalendosi di apposite piattaforme di voto telematiche (Es.Eligo) in grado di garantirne la segretezza. Ha diritto di voto ogni “socio ordinario” e “corrispondente” (in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 2 anni) che ha facoltà di esprimere fino a 5 preferenze tra i nominativi dei candidati in lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti in Direttivo i 12 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. Se per qualsiasi ragione un consigliere eletto cessa di farne parte, subentra al suo posto il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento generale si fa riferimento alle consuetudini e alle norme in materia di associazioni a carattere scientifico culturale.